Arbitro per le Controversie Finanziarie
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito dalla Consob, è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari.
Funzione dell’ACF
L’ACF decide controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nello svolgimento dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.
Il diritto dell’investitore di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia ed è esercitabile anche in presenza di clausole che devolvano le controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Quando è possibile presentare un ricorso
Secondo le informazioni pubblicate dall’ACF, il ricorso può essere presentato quando:
- l’investitore ha già presentato un reclamo all’intermediario e ha ricevuto una risposta insoddisfacente, oppure non ha ricevuto risposta entro 60 giorni;
- il ricorso è proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo;
- la somma richiesta non supera 500.000 euro;
- sugli stessi fatti non sono in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale;
- la controversia riguarda operazioni o comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla presentazione del ricorso.
Come presentare il ricorso
Il ricorso è gratuito, può essere presentato senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato e deve essere trasmesso online attraverso il sito dell’ACF. È necessario indicare l’intermediario, descrivere i fatti e allegare la documentazione richiesta, incluso il reclamo già presentato.
Il ricorso può essere presentato direttamente dall’investitore oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. La decisione dell’ACF non preclude la possibilità di rivolgersi successivamente all’Autorità giudiziaria.
Per verificare i requisiti applicabili e presentare un ricorso, consulta il sito istituzionale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Vai al sito dell’ACF